7 Gennaio 2016
7 Gennaio 2016,
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Lo sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel 2016 è pari al 40%, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro: sono i dettagli del bonus assunzioni in Legge Stabilità

La Legge di Stabilità per il 2016:
Approfondimento Assunzioni Agevolate 2016.

Lo sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel 2016 è pari al 40%, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro: sono i dettagli del bonus assunzioni in Legge Stabilità, che funziona con il medesimo meccanismo applicato nel 2015 dai datori di lavoro privati e che anche questa volta esclude contratti di apprendistato e lavoro domestico, prevedendo tetti e regole particolari per il settore agricolo. Lo sconto sul versamento dei contributi è riconosciuto sulle assunzioni effettuate dal primo gennaio al 31 dicembre 2016, per un periodo massimo di 24 mesi (2 anni). Sono esclusi contributi e premi INAIL. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2015 rimangono valide le regole della manovra dell’anno scorso: esonero contributivo al 100% fino a un tetto di 8.060 euro, per tre anni.
E’ sempre l’INPS a erogare l’incentivo. L’istituto monitora costantemente l’andamento dell’agevolazione e comunica al ministero del Lavoro le minori entrate contributive.

Esclusioni:
L’agevolazione non si applica alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono stati occupati a tempo indeterminato (presso qualsiasi datore di lavoro) e non spetta comunque se nel 2015 è già stata applicata l’esenzione contributiva prevista dalla legge 190/2014. Niente bonus neanche se il dipendente nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della Legge Stabilità (ultimo trimestre 2015) ha avuto un contratto a tempo indeterminato con una società controllata o collegata o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’impresa ha diritto agli sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato anche nel caso in cui successivamente all’assunzione, che deve essere avvenuta nel 2015, siano intervenute operazioni societarie di M&A (merger and acquisition, fusioni e acquisizioni), come una fusione per incorporazione: lo stabilisce il ministero del Lavoro rispondendo a specifico interpello (numero 25 del 5 novembre 2015). In pratica, la società incorporante può continuare a utilizzare la decontribuzione prevista dalla Legge di Stabilità 2015 per le nuove assunzioni.

Riepilogando:
Con la Legge di Stabilità 2016 vengono dimezzati gli sgravi contributivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato rispetto all’attuale tetto.
Più in particolare:
• per i contratti firmati nel 2016 la riduzione dei contributi al 40% avrà una durata massima di 24 mesi per una soglia di 3.250 euro;
• dal 2017 la durata massima scende a 12 mesi, con una soglia di circa 1.600 euro.
• dal 2018 il meccanismo dovrebbe essere completamente azzerato.
La misura porta ad un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Detassazione dei Premi Produttività:
Per il 2016 viene, poi, ripristinata la detassazione dei premi produttività, con uno stanziamento di 430 milioni nel 2016, che salgono a 589 milioni gli anni successivi. Nel 2015 la misura non era stata finanziata per carenza di fondi. Tra le novità anche l’ampliamento della platea di beneficiari, includendo i redditi fino a 50mila euro lordi annui (non più i 30-40 mila euro ammessi finora): anche i quadri, oltre agli impiegati e agli operai, potranno godere dell’agevolazione fiscale.
La Legge di Stabilità 2016 fissa l’asticella a 2.500 euro per l’importo del premio legato al raggiungimento di obiettivi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (misurabili e verificabili sulla base di criteri stabiliti da apposito Decreto Interministeriale Lavoro-MEF), assoggettato alla tassazione del 10%. Le aziende potranno inoltre distribuire ai dipendenti gli utili fino a 2.500 euro sempre con tassazione al 10%.
L’altra novità è che le somme incentivanti non concorrono alla formazione del reddito ai fine ISEE.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

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