1 Febbraio 2016
Category Novita'
1 Febbraio 2016,
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Si riportano approfondimenti vari sulle novità introdotte con le recenti modifiche normative relativi all’INAIL, alle nuove procedure di dimissioni, alle novità in tema di riscossione, ecc…


Approfondimenti Vari 2016.

STOP AL REGISTRO INFORTUNI: L’INAIL AVVIA IL “CRUSCOTTO INFORTUNI”
Dal 23 dicembre 2015 non è più necessario registrare gli infortuni occorsi in azienda- In alternativa è stato avviato un “cruscotto infortuni” al fine di orientare l’attività ispettiva.
In un’ottica di semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il D.Lgs. n. 151/2015 – attuativo del Jobs Act (L. n. 183/2014) – all’art. 21, co. 4 ha introdotto una norma attesa da anni dai datori di lavoro, ossia la definitiva abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.
La novità, operativa dal 23 dicembre 2015 (90° giorno successivo dall’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo), fa quindi venir meno l’onere per i datori di lavoro di trascrivere gli infortuni occorsi ai lavoratori, in quanto considerato ormai un adempimento superfluo, visto che gli eventi infortunistici sono comunque inviati tutti telematicamente.
Attenzione però. L’entrata in vigore della suddetta norma fa sì venir meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni ma non esclude altri adempimenti importanti, quali l’obbligo di conservazione del registro per i canonici quattro anni. Inoltre, permane comunque l’obbligo di denuncia in materia di infortunio sul lavoro.
Un punto ancora in dubbio riguarda l’obbligo di vidimare il registro alla Asl, in quanto la disposizione normativa – così com’è scritta – non chiarisce la cessazione di tale adempimento.
A ricordarlo è l’INAIL con la Circolare n. 92/2015 annunciando, tra l’altro, l’avvio a decorrere dal 23 dicembre 2015 del “cruscotto infortuni” online, che mette a disposizione degli ispettori i dati sugli infortuni sul lavoro accaduti da tale data.
Registro infortuni – L’art. 4, co. 5, lett. o) del D.Lgs. n. 626/1994 obbligava al datore di lavoro di tenere un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportavano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell’evento. Nel registro andavano annotati: il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
In caso di inadempimento, ossia per non aver istituito, vidimato, rimosso o non esibito, conservato, annotato correttamente il registro infortuni, il datore di lavoro era soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 15.490.
Successivamente, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (T. U. sulla sicurezza) aveva previsto che, fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto sul Sistema Informativo Nazionale delle prevenzione (SINP), restassero ancora in vigore le disposizioni relative al registro infortuni, ivi comprese quelle sanzionatorie.
Addio all’obbligo di tenuta – Ora, siccome l’emanazione del decreto SINP si è protratta negli anni, a mettere la parola fine alla tenuta del registro infortuni ci ha pensato direttamente il D.lgs. n. 151/2015, disponendone l’abolizione dal 23 dicembre 2015.
Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
Cruscotto infortuni – Al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, l’INAIL ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 e s.m..
In ogni caso, gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame. Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’INAIL (www.inail.it) tramite l’inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi, prevedrà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.
Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT).
Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura.
La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l’Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura.
Adempimenti ancora in vigore – Si ricorda, infine, che rimane comunque l’obbligo della conservazione del registro già in essere per i canonici quattro anni computati a partire dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data di vidimazione (di istituzione nelle Regioni che avessero già eliminato l’obbligo di vidimazione). Passato il suddetto arco temporale, il registro potrà essere scartato.

DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREMIO DOVUTO PER IL 2016.
Con decreto del Ministero del Lavoro del 30 Settembre 2015, è stata approvata la determinazione presidenziale con la quale l’Inail ha fissato al 16,61% la misura della riduzione percentuale del premio dovuto all’Istituto per il 2016, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Questa riduzione, com’è noto, opera a beneficio delle imprese virtuose sotto il profilo infortunistico, di qualsiasi settore, ed è stata introdotta in via transitoria dalla Legge di Stabilità del 2014 che, a partire dal 2016, ha previsto uno stanziamento di 1,2 mld di €.
Ricordiamo che nell’ambito dell’autoliquidazione 2014/2015, la riduzione del premio Inail era stata fissata al 15,38%, tenuto conto che le risorse previste per il 2015 ammontavano a 1,1 mld €.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER PREVENZIONE. NUOVO MODELLO OT24.
BANDO ISI INAIL 2015

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’INAIL ha pubblicato l’avviso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti d i investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
1. Obiettivo: Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Destinatari: Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Progetti ammessi a contributo:
a. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
b. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
c. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
4. Ammontare del contributo; Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva. Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
5. Le procedure :
A. Accesso alla procedura on line e compilazione della domanda (dal 01/03/2016 al 05/05/2016)
B. Rilascio codice identificativo 12/05/2016
C. Comunicazione data invio della domanda on line 19/05/2016
D. Pubblicazione elenchi cronologici con indicazione di quelle in posizione utile per l’ammissibilità al contributo
E. Invio della documentazione a mezzo pec (stampe dal sistema) a completamento della domanda (entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione di cui al punto precedente)
F. Verifica tecnico-amministrativa (entro 120 gg)
G. Comunicazione esito domanda- Provvedimento di ammissione
H. Richiesta eventuale anticipazione
I. Realizzazione progetto
J. Presentazione rendicontazione
K. Erogazione finale del contributo
Ricordiamo che attraverso il modello OT24, le imprese operative da almeno due anni che, nel corso del 2015, abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Di seguito elenchiamo i presupposti applicativi della misura:
– REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA – La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, come precisati nella circolare INAIL 61 del 26 giugno 2015.
– OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO – Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi o, comunque, sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, fermo restando che la riduzione viene annullata qualora l’irregolarità venga accertata definitivamente.
– INTERVENTI MIGLIORATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO – La condizione si intende realizzata se, all’interno dell’unità produttiva (o delle unità) indicata nella domanda, nell’anno solare precedente siano stati effettuati interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia – d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE: AGGIORNATA LA MODULISTICA
È stata eliminata l’ipotesi di dimissioni per “cura esclusiva della prole”
Al fine di realizzare una più puntuale rilevazione dei dati concernenti il fenomeno della convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, è stata opportunamente aggiornata la modulistica che dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata, a partire dal nuovo anno.
La rivisitazione del modulo, che si è resa necessaria a causa del susseguirsi delle numerose novità introdotte dal Jobs Act (L. n. 183/2014), da un lato, è volta a rafforzare la genuinità del consenso prestato dal lavoratore/lavoratrice alle dimissioni/risoluzioni consensuali, dall’altro invece, vuole far conoscere le possibili alternative alle dimissioni ed i relativi diritti.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 22350/2015.
Il nuovo modulo – La prima novità sostanziale è contenuta nella prima parte del modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre, ed in particolare nell’informativa sui diritti spettanti alla lavoratrice madre/al lavoratore padre. In questa parte, infatti, sono stati introdotti i riferimenti riguardanti:
• la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (ex art. 32 del D.lgs. n. 151/2001);
• il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in luogo del congedo parentale (art. 8, co. 7 del D.Lgs. n. 81/2015).
A tal proposito, al fine di agevolare l’indagine sulla genuinità del consenso prestato alle dimissioni/risoluzione, sono state aggiunte due voci concernenti l’avvenuta richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi.
Con il nuovo modulo, inoltre, è possibile capire le motivazioni delle eventuali mancate convalide, in quanto in calce al modulo e al report per la rivelazione statistica compilato dai singoli Uffici territoriali, è stata inserita la causa delle dimissioni con convalidate, riconducibile alle seguenti tipologie: “Mancata genuinità del consenso”; “mancata conoscenza dei propri diritti” (con la rilevazione, in quest’ultimo caso, delle conseguenti revoche delle dimissioni presentate dal lavoratore/dalla lavoratrice che, in occasione del colloquio, abbia la consapevolezza dei propri diritti); “altro”.
È stato aggiornato, inoltre, l’elenco delle motivazioni delle dimissioni/risoluzioni consensuali e, in particolare, è stato inserito il riferimento a:
• organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole;
• mutamento della sede e delle mansioni.
Mentre l’ipotesi delle dimissioni/risoluzioni consensuali per il trasferimento d’azienda (che nel precedente modulo era classificata come “chiusura/cessazione/trasferimento azienda”) è stata ora definita in maniera più circostanziata, quale “mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda”.
Il modulo novellato, tuttavia, non ha previsto soltanto l’inserimento di nuove voci ed elementi di genuinità, ma ha provveduto anche ad eliminare: l’ipotesi di dimissioni per conseguenze in termini di indennità e trattamento di disoccupazione, di cui il lavoratore/la lavoratrice dovrebbe essere informato/informata; il riferimento al “desiderio di cura esclusiva della prole”, in quanto, trattandosi di una situazione difficilmente verificabile in base a parametri oggettivi in occasione della procedura di convalida, potrebbe dissimulare eventuali causali connesse a situazioni di discriminazione che potrebbero aver determinato una manifestazione di volontà non genuina da parte della lavoratrice madre/del lavoratore padre interessati.
Infine, nell’ambito del report di rilevazione statistica compilato dagli Uffici territoriali si è provveduto a disaggregare in funzione del genere anche il dato relativo al numero dei figli e, in particolare, all’età degli stessi, al fine di consentire il monitoraggio dell’eventuale differente impatto su lavoratori e lavoratrici della limitazione del divieto di licenziamento al primo anno di vita del bambino.

NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE
LA COMPENSAZIONE

Si estende anche al 2016, la possibilità, per imprese e professionisti di compensare i crediti maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Più precisamente, i crediti vantati nei confronti della PA devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, e possono essere maturati a seguito di contratti per somministrazione, forniture e appalti.
E’ tuttavia in ogni caso richiesto che la pubblica amministrazione rilasci, mediante l’apposita piattaforma elettronica, la certificazione recante la data prevista per il pagamento: sarà appunto tale certificazione a poter essere utilizzata, a richiesta del contribuente, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.
Come chiarisce il comma 129 della Legge di Stabilità, al fine di rendere operative le disposizioni, sarà tuttavia necessario attendere un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità.

RATEAZIONI DECADUTE: LA RIAMMISSIONE

I commi da 134 a 138 della Legge di stabilità si occupano invece della riammissione al beneficio della rateazione per tutti quei contribuenti che sono decaduti da un piano di dilazione concesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di acquiescenza o accertamento con adesione.
Due sono le condizioni per poter accedere a questo nuovo beneficio:
• essere decaduti dal piano di rateazione nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
• effettuare il pagamento della prima rata scaduta entro il 31 maggio 2016.
Più precisamente, il contribuente che intende fruire dell’agevolazione dovrà provvedere a trasmettere, nei dieci giorni successivi al versamento, copia della quietanza di pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, affinché lo stesso proceda con la sospensione dei carichi iscritti a ruolo (anche se rateizzati), e, successivamente, ricalcoli le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a ruolo.
Il debitore decade dal nuovo piano di rateazione cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e, in questo caso, è esclusa ogni ulteriore proroga.
Giova, inoltre, sottolineare che la possibilità di riammissione alla rateazione è limitata alle sole imposte dirette: il beneficio è pertanto escluso nel caso in cui i versamenti si riferiscono alle imposte indirette, come, ad esempio, l’Iva.
Si ricorda infine che la Pubblica Amministrazione, prima di effettuare ogni pagamento di importo superiore a 10.000 euro è tenuta a chiedere all’Agente della Riscossione la presenza di importi iscritti a ruolo di importo superiore alla suddetta soglia. In caso di risposta affermativa la Pubblica Amministrazione non potrà procedere al pagamento.
Ebbene, nel caso in cui la rateazione sia richiesta dopo la segnalazione, gli importi in oggetto non potranno, ovviamente, entrare a far parte del nuovo piano di dilazione.

GRATUITO PATROCINIO

In virtù delle novità introdotte con la Legge di stabilità 2016 gli avvocati che vantano crediti a fronte di diritti e onorari derivanti da prestazioni di gratuito patrocinio potranno utilizzarli in compensazione per il pagamento non solo delle imposte, ma anche per il versamento dei contributi previdenziali.
Sarà tuttavia necessario attendere un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 affinché siano stabilite le modalità operative della nuova previsione.

CASO PRATICO: INSTALLAZIONE CANCELLO AUTOMATICO SENZA REVERSE CHARGE

Beta SRL deve fatturare ad Alfa SRL l’installazione di un cancello automatico che delimita il parcheggio pertinenziale all’edifico.
Sorge il dubbio dell’assoggettabilità o meno della suddetta prestazione a reverse charge.
Per definire il corretto regime IVA della suddetta prestazioni vanno analizzate le seguenti possibilità:
• che il soggetto che effettua l’installazione sia lo stesso del soggetto che ha ceduto il cancello;
• il caso in cui il soggetto che effettua l’installazione sia un soggetto diverso da quello che ha ceduto il cancello.
In merito alla prima possibilità, se il soggetto che effettua l’installazione è lo stesso del soggetto che ha ceduto il cancello si configura la cessione di un bene con posa in opera.
In tal caso, è necessario valutare se tale operazione sia qualificabile come cessione di beni o invece sia da considerarsi prestazione di servizi, evidenziando che solo in quest’ultimo caso, sussistendo il necessario nesso tra impianto ed edificio, sarà applicabile il reverse charge.
Nella recente C.M. 37/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito utili criteri interpretativi sulla base della recente giurisprudenza comunitaria e domestica, nonché della prassi dell’Amministrazione stessa.
Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, è stata richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05, in cui è stato precisato che, per qualificare l’operazione prevista, occorre esaminare, tra l’altro, l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene. In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente. La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell’operazione, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un’importanza decisiva.
In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. Risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007). In particolare, la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti. In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale.
In linea con le indicazioni fornite nel recente intervento di prassi, si è del parere che nel caso di specie, in cui il soggetto che effettua l’installazione è lo stesso del soggetto che ha ceduto il cancello, si sia in presenza di una cessione di beni e non di una prestazione di servizi. Non troverà quindi applicazione il reverse charge.
La seconda ipotesi è quella in cui il soggetto che effettua l’installazione è un soggetto diverso da quello che ha ceduto il cancello.
Per tale fattispecie, sempre nella recente C.M. 37/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni, siano riconducibili – sotto il profilo oggettivo – ai servizi di cui all’ articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), e rientrino nei codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007 tali prestazioni devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge.
Resta da verificare se l’installazione del cancello automatico rientri tra le prestazioni da assoggettare a reverse charge ex art. 17, sesto comma, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. A tal fine si evidenzia che sia nella C.M. 14/E/2015 che nella recente C.M. 37/E/2015 è stato evidenziato non rientrano nella nozione di edificio e vanno, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
Per verificare che il cancello automatico costituisca una parte integrante dell’edifico può essere utile quanto affermato dall’Amministrazione Finanziaria nella recente C.M. 37/E/2015, ovvero che ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge, ai sensi della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
Nel caso di specie, il cancello automatico è certamente servente l’edificio ma l’impianto non è gestito dall’interno dell’edificio. Si ritiene pertanto che non sia necessario applicare il reverse charge.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

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