5 Gennaio 2016
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5 Gennaio 2016,
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La legge di Stabilità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha modificato il Regime dei minimi introdotto con la manovra 2015. Dal 1° gennaio 2016 l’unica partita IVA a regime agevolato sarà quella con il regime forfetario


La Legge di Stabilità per il 2016:
Approfondimento Nuovo Regime Forfetario 2016.

La legge di Stabilità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha modificato il Regime dei minimi introdotto con la manovra 2015, innalzando, per esempio per i professionisti la soglia di reddito che ne determina l’ingresso. Dunque chi non ha potuto farvi ingresso lo scorso anno perché oltrepassava la soglia, potrebbe avere tutti i requisiti necessari per poter applicare l’agevolazione già dal 1° gennaio di quest’anno. Dal 1° gennaio 2016 l’unica partita IVA a regime agevolato sarà quella con il regime forfetario; il regime dei minimi potrà essere mantenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente). Aderire al nuovo regime 2016 è semplice giacché esso costituisce il regime naturale per chi possiede tutti i requisiti di accesso prescritti dalla legge.
L’ingresso nel Regime segue regole diverse. In particolare si possono distinguere tre casi: nuove attività, attività già in corso e poi c’è chi, nonostante abbia i requisiti per accedere all’agevolazione fiscale, deve restare nel regime ordinario.
1. Nuove attività

Le attività che iniziano nel 2016 possono avvalersi del regime forfetario comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti prescritti. L’adesione avviene, dunque, al momento della richiesta di apertura della partita IVA, basta barrare l’apposita casella prevista nel modulo della dichiarazione di inizio attività.
Ricordiamo che le nuove attività devono soddisfare tre condizioni per far ingresso nel regime forfettario.
Primo: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente.
Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Infine, se si prosegue un’attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge.
2. Partite IVA già in attività
Chi invece era nel regime ordinario, non per scelta ma perché non in possesso dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni del Regime dei minimi 2015 o forfettario, potrà aderire al nuovo regime senza dover inviare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, sempre che – in riferimento al 2015 – siano verificati tutti i requisiti d’ingresso. Non sono necessarie comunicazioni in quanto il Regime dei minimi 2016 è il regime naturale dei professionisti e delle imprese che soddisfano le condizioni fissate dalla legge.
Ricordiamo che si può beneficiare dell’agevolazione fiscale se, in riferimento all’anno precedente, risultano contemporaneamente verificate alcune condizioni:
• I ricavi o i compensi non devono aver oltrepassato la soglia stabilita a seconda del codice attività.
• La spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5mila euro lordi.
• Non deve essere oltrepassata la soglia relativa all’acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili).
Ne restano esclusi coloro che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società e/o associazioni. Sono esclusi, inoltre, i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
o regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
o contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
o contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
3. Opzione per il regime ordinario
Infine chi pur avendo i requisiti per aderire al nuovo regime, intende scegliere il regime ordinario, può farlo, ma l’opzione va comunicata. È sempre possibile, infatti, optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dunque, coloro che l’anno scorso non hanno usufruito del Regime dei minimi 2015 pur avendone i requisiti, ed hanno preferito optare per il regime ordinario, quest’anno non potranno far ingresso nel regime modificato dall’ultima legge di Stabilità, in quanto l’opzione per il regime ordinario vale almeno tre anni.

Novità:

Possono applicare il Regime dei Minimi anche dipendenti e pensionati con un’attività in proprio, a condizione che lo stipendio o pensione non superino i 30mila euro l’anno. Infine, aliquota al 5% per 5 anni anche per start-up (ora è al 10% per 3 anni).
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2016:
• aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni;
• dal sesto anno l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 15%.
L’imposta sostitutiva è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e l’IRAP; l’IVA non è dovuta.
Il nuovo regime forfettario prevede un regime di tassazione con la citata imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).
I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO.
Dal punto di vista previdenziale il regime forfettario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.
Per le ditte individuali è stata prevista la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.
Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.
Ovviamente ciò comporta un vantaggio immediato in termini finanziari ma, contemporaneamente, una penalizzazione in termini di accumulo del montante contributivo.
Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l’aliquota contributiva viene confermata al 27,72% anche per il 2016.
Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa.
Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Riepilogando:

con la Legge di Stabilità 2016 l’unico regime agevolato sarà il regime forfetario.
Il Regime dei Minimi 2016 diventa più favorevole rispetto alla riforma dell’anno scorso, con innalzamento dei tetti di reddito e maggiore accessibilità da parte dei lavoratori dipendenti: la Legge Stabilità 2016 corregge dunque il tiro sulla Riforma del Regime dei Minimi avviata nel 2015 e corretta in corsa (fino al 31 dicembre resta possibile l’adesione al “vecchio” regime agevolato), anche a causa delle proteste di autonomi e professionisti. Aliquota al 15% ma limiti più alti per il reddito, 10mila euro in più per ogni categoria di attività e 15mila (raddoppio) per i professionisti, che erano stati fra i più penalizzati nel 2015.
Il criterio per determinare reddito e imponibile resta lo stesso previsto nel 2015: ai ricavi annui, che devono restare in determinati limiti, si applica un coefficiente che varia per le diverse attività professionali.
Ricordiamo che non ci sono più limiti temporali per la permanenza nel Regime dei Minimi: si continua ad applicare l’aliquota agevolata al 1% fino a quando i ricavi restano al di sotto dei tetti previsti.
Per calcolare l’imponibile non bisogna dedurre le spese e i costi dai ricavi, ma basta applicare a questi ultimi il coefficiente relativo alla propria categoria.
Esempio: un commerciante che incassa 40mila euro, applica l’aliquota del 40%, ottenendo un imponibile pari a 16mila euro. L’imposta forfettaria, applicando l’aliquota del 15%, sarà quindi pari a 2.400 euro.
C’è un quinquennio agevolato per start up e nuove attività, con aliquota al 5%. Il beneficio è fruibile anche da parte delle nuove iniziative nate nel 2015, ma in tal caso l’aliquota al 5% si applica per i successivi quattro anni. Quindi, nel caso in cui l’attività inizi nel 2016, l’aliquota agevolata si applica per cinque anni, se invece l’apertura risale allo scorso anno, beneficio per quattro anni.
L’altra novità di rilievo riguarda l’accesso al Regime dei Minimi 2016 dei lavoratori dipendenti: la soglia è a 30mila euro di reddito dipendente. Sotto questa cifra, è possibile unire al lavoro dipendente un’attività autonoma in Regime dei Minimi. La compatibilità vale per il lavoro dipendente e assimilato, il limite non rileva più nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato. Vengono eliminate le precedenti clausole, che escludevano i casi in cui il reddito dipendente dell’anno precedente fosse superiore al reddito d’impresa o autonomo, e ponevano un tetto a 20mila euro annui per la somma dei redditi (dipendente + autonomo).
Infine, ai contribuenti Minimi si applica il regime contributivo ordinario e possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

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