12 Gennaio 2015

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Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con un comunicato stampa pubblicato venerdi scorso, ha affermato che il nuovo regime di “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, a condizione che l’esigibilità dell’IVA si realizzi dopo tale data


Slyt Payment (IVA P. A.)

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con un comunicato stampa pubblicato ieri, ha affermato che il nuovo regime di “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, a condizione che l’esigibilità dell’IVA si realizzi dopo tale data.
L’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (sulla quale si veda l’informativa dello Studio n. 7/2014), introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha infatti previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d’acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei professionisti).
Da ciò ne deriva che le imprese (non i professionisti) che fattureranno alla pubblica amministrazione prestazioni o beni a partire dal 01/01/2015, dovranno emettere fattura senza applicazione dell’imposta, con l’annotazione: “Prestazione senza addebito di IVA ai sensi dell’Art. 17-ter del DPR 633/72”
In base al nuovo meccanismo, l’ente pubblico destinatario dell’operazione:
– liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito;
– versa l’IVA direttamente all’Erario (mediante modalità operative ancora da definirsi).
Stando a quanto prescritto dall’art. 1 comma 632 della legge di stabilità 2015, il nuovo regime “trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015”. Ne consegue che:
– tutte le operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014 sono escluse dalla nuova disciplina e l’IVA dovrà essere liquidata e assolta secondo le modalità ordinarie;
– le operazioni fatturate dopo il 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’IVA si è realizzata nel 2014 sono altresì escluse dalla nuova disciplina (si tratta, però, di un’ipotesi residuale);
– le operazioni fatturate dopo il 1° gennaio 2015, per le quali l’IVA non è ancora risultata esigibile (perché non sono stati pagati i corrispettivi) rientrano a tutti gli effetti nel nuovo meccanismo impositivo.
Per completare la disciplina, il decreto ministeriale dovrà definire le effettive modalità di assolvimento dell’IVA da parte degli enti pubblici destinatari delle operazioni in regime di “split payment”.
Al riguardo, il comunicato stampa anticipa che il versamento dell’imposta potrà essere effettuato, a scelta dell’ente pubblico acquirente, con le seguenti modalità:
– utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
– in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
– entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
In attesa del previsto adeguamento dei sistemi informativi degli enti pubblici interessati (e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015), gli enti pubblici accantonano le somme destinate al versamento dell’IVA, che dovrà comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

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3 responses on “Split Payment

  1. Margaret ha detto:

    fedele scrive:Soggetto psivaso italiano si avvale di un vettore domiciliato in Svizzera per trasporto passeggeri (aereo) da effettuarsi totalmente in Italia. come viene registrata la relativa fattura posto che e8 stata emessa con IVA ESCLUSA ?E’ questa una operazione che rientra tra quelle da comunicare in quanto effettuata con un soggetto economico residente in Paese black list?

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